EMENDAMENTO AGGIUNTIVO AL D.D.L. N° 435 "DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE LIGURIA (LEGGE FINANZIARIA 2005)"
Dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti articoli:
Articolo 10 bis
(Applicazione del comma 2 dell'articolo 63 della legge 21.11.2000 n°342)
1) A decorrere dall'anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione, gli autoveicoli e i motoveicoli ad uso privato destinati esclusivamente al trasporto di persone che risultano iscritti nei registri Automotoclub Storico Italiano (ASI), Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo e Federazione Motociclistica Italiana (FMI), sono soggetti alle tasse automobilistiche di cui comma 2 dell'articolo 63 della legge 21.11.2000 n° 342 (Misure in materia fiscale) purché rispondenti ai requisiti indicati nell'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n° 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni ed integrazioni.
2) Le disposizioni di cui comma 1 non si applicano ai veicoli adibiti ad uso professionale e, cioè, utilizzati nell'esercizio di attività di impresa o di arti e professioni.
3) Entro il 30 giugno 2005 le tasse automobilistiche ordinarie relative ai periodi fissi per i quali le scadenze di pagamento decorrono dal 1 gennaio 2001 dovute per i veicoli ultraventennali non rientranti nelle agevolazioni di cui comma 1 del presente articolo e non corrisposte, possono essere assolte con il pagamento della tassa automobilistica ordinaria di cui al D.P.R. 5 febbraio 1953 n° 39 (Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), senza l'applicazione di sanzioni o interessi.
4) Entro lo stesso termine è possibile effettuare integrazione di pagamento, per i veicoli di cui ai commi precedenti, fino alla corrispondenza dell'importo dovuto, qualora le tasse siano state già parzialmente corrisposte.
5) Le istanze di rimborso per somme versate antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge, riguardanti i veicoli di cui al comma 1, dovranno prevenire entro il 30 giugno 2005.
6) Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai provvedimenti non definitivi ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Articolo 10 ter
(Versamento massa rimorchiabile per alcune tipologie di veicoli)
1) Per i veicoli adibiti al trasporto merci con massa complessiva fino a 6 tonnellate non è dovuta la maggiorazione della tassa automobilistica dovuta in relazione alla massa rimorchiabile di cui tabella 2-bis allegata alla legge 23 dicembre 1999, n° 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2000).
2) Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai provvedimenti non definitivi ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
3) Le istanze di rimborso per somme versate antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge riguardanti i veicoli di cui comma 1 dovranno prevenire entro il 30 giugno 2005.