Art. 152

(decreto legislativo 30-04-1992 N° 285 - Codice della strada)

Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli

 

(2)

1. Fuori dai centri abitati, durante la marcia dei veicoli a motore, ad eccezione dei veicoli iscritti nei registri A.S.I., Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico F.M.I., è obbligatorio l'uso delle luci di posizione, dei proiettori anabbaglianti e, se prescritte, delle luci della targa e delle luci di ingombro. Durante la marcia, per i ciclomotori ed i motocicli è obbligatorio l'uso dei predetti dispositivi anche nei centri abitati. Fuori dei casi indicati dall'articolo 153 comma 1, in luogo di questi dispositivi, se il veicolo ne è dotato, possono essere utilizzate le luci di marcia diurna.

 

(3)

   3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma

                                               (1)

da Euro 33,60 a Euro 137,55.

 

(1) Importo della sanzione, in vigore dal 01-01-2003 fino al 31-12-2004, così adeguato con decreto del Ministro della giustizia 24-12-2002 ( in "codice della strada" pag. 195.00.01 ) ai sensi dell'art. 195 C.D.S.

 

(2) Comma così modificato dalla legge 01-08-2003, N° 214 Di conversione del D.L. 27-06-2003, N° 151 ( in "codice della strada pag. E. 162 ) di cui si riporta il testo iniziale, sostituito dal medesimo decreto legge, che è stato in vigore dal 30-06-2003 fino alla data di applicazione della legge di conversione ( 13-08-2003).

1. Fuori dai centri abitati, durante la marcia dei veicoli a motore, ad eccezione dei veicoli iscritti nei registri A.S.I., Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico F.M.I., è obbligatorio l'uso delle luci di posizione, dei proiettori anabbaglianti e, se prescritte, delle luci della targa e delle luci di ingombro. Durante la marcia, per i ciclomotori ed i motocicli è obbligatorio l'uso dei predetti dispositivi anche nei centri abitati. Fuori dei casi indicati dall'articolo 153 comma 1, in luogo di questi dispositivi, se il veicolo ne è dotato, possono essere utilizzate le luci di marcia diurna.

 

(3) Con D.L. 27-06-2003, N°151 convertito, con modificazioni nella lagge 01-08-2003, N° 214 ( in "codice della strada" pag. E. 162 ) la cui entrata in vigore è stata fissata al 30-06-2003, sono stati abrogati i seguenti commi:

" 1-bis. Per i ciclomotori ed i motocicli, in qualsiasi condizione di marcia, è obbligatorio l'uso dei proiettori anabbaglianti e delle luci di posizione.

1 ter. Durante la marcia sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali è obbligatorio l'uso delle luci di posizione, delle luci della targa, dei proiettori anabbaglianti e, se prescritta, delle luci d'ingombro.

2. Ad eccezione dei velocipedi e dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli, l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva è obbligatorio anche durante la fermata o la sosta, a meno che il veicolo sia reso pienamente visibile dall'illuminazione pubblica o venga collocato fuori dalla careggiata. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza".

 

CODICE DELLA STRADA      152.00.00

                                                                    5/2003

 

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