Indietro CIRCOLARE N° B53/2000/MOT
CINTURE DI SICUREZZA
Nuove norme esplicative del Ministero anche per minori a bordo
IL ministero dei Trasporti e della Navigazione, con la circolare n° B53/2000/MOT - Protocollo n° 0604/UT27/CG(C) del 22 giugno 2000, "...conferma... che l'obbligo dell'installazione delle cinture di sicurezza ricorre, sia per i posti anteriori che per quelli posteriori, per tutti i veicoli della categoria M1 che, immatricolati a far data dal 15 giugno 1976, siano predisposti sin dall'origine con specifici punti d'attacco. Si intendono abrogate le Circolari ministeriali D.G. n. 152/88 del30 settembre 1988 e n. D.G. n. 271/93 del 30 novembre 1993, nonché le disposizioni in difformità a qualsiasi titolo emanante". Per quanto riguarda il trasporto dei minori sui sedili posteriori, l'art. 172 del Codice della Strada al comma 5, prevede che " i bambini di età inferiore ai tre anni che occupano i sedili posteriori possono non essere trattenuti da un sistema di ritenuta se sono trasportati in un veicolo in cui tale sistema non sia disponibile, purché siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ai sedici anni".
QUESTA LA NORMATIVA PER LE CINTURE
Installazione nelle vetture categoria internazionale M1
Vettura Posti Anteriore Posti Posteriore Tipo di Cintura
Anteriore Posteriore
Immatricolati dal 15/05/1976 Si (16) Si (16) (15) (15)
Immatricolati prima del 1/01/1978 Si (1) Si (16) (2) (15)
Immatricolati dopo il 01/01/1978 (3) Si Si (16) (3) (15)
Omologati dopo il 01/01/1985
(Dir. nn. 81/576CEE,82/319/CEE) (10) Si Si (4) (5)
Immatricolati dopo il 26/04/1990 Si Si (6) (7)
Omologati dopo il 01/10/1993
(Dir. nn. 90/628/CEE) (11) Si Si (8) (9)
Omologati dopo il 01/10/1997
(Dir. nn. 69//36/CEE) (12) Si Si (8-14) (13-14)
(1) - obbligo introdotto con legge n. 111/88 per veicoli predisposti fin dall'origine con punti di ancoraggio specifici, sono esentati dall'obbligo di installazione anche i veicoli di interesse storico o collezionistico ed i veicoli d'epoca iscritti negli appositi registri.
(2) - Cinture di sicurezza a 2 punti di ancoraggio, cinture di sicurezza a 3 punti di ancoraggio senza arrotolatore o cinture di sicurezza a 3 punti di ancoraggio con arrotolatore.
(3) - Cinture a 3 punti di ancoraggio con arrotolatore. I veicoli della categoria internazionale M1, omologati a partire dal 01/01/1978 devono essere dotati di ancoraggi (posti anteriori e posteriori) delle cinture di sicurezza (vedasi art. 5 del D.M. 26/02/1976 tramite il quale è stata reperita la Dir. n. 76/115/CEE); per tali veicoli sono valide, tuttavia, anche le prescrizioni contenute nei Regolamenti e nelle Raccomandazioni emanate dall'Ufficio europeo per le N.U. Commissione Economica per l'Europa, accettate dal Ministero dei trasporti e della Navigazione.
(4) - Posti laterali anteriori: cinture a 3 punti munite di riavvolgitore con dispositivo di bloccaggio di emergenza e sensibilità multipla (oppure a bloccaggio automatico per il passeggero). Posti centrali anteriori: cinture a 3 punti provviste o meno di riavvolgitori (sono sufficienti le subaddominali se il parabrezza è fuori dalla zona di riferimento di cui all'Allegato II della Dir. n. 74/60/CEE).
(5) - Cinture subaddominali o a 3 punti provviste o meno di riavvolgitore.
(6) - Cinture a 3 punti di ancoraggio con arrotolatore.
(7) - Almeno cinture di tipo addominali.
(8) - Conducente o passeggero (posti laterali): Ar4m, posti centrali: B, Br3, Br4m (solo se il parabrezza è fuori dalla zona di riferimento di cui all'Allegato II della Dir. n. 74/60/Cee) oppure A o Ar4m.
(9) - Laterali: A (se esiste il passaggio tra il sedile e la fiancata più vicina del veicolo per l'accesso dei passeggeri alle altre parti del veicolo) o Ar4m, centrali: B, Br3, Br4m.
(10) - Recepite con D.M. 28/12/1982: valide per il rilascio di omologazioni parziali CEE e per il rilascio di omologazioni nazionali a partire dal 01/01/1985.
(11) - Recepita con D.M. 07/08/1992, n. 424: valide per il rilascio di omologazioni parziali CEE e per il rilascio di omologazioni nazionali a partire dal 01/10/1993.
(12) - Recepita con D.M. 25/11/1996: valida per il rilascio di omologazione CE e di omologazione nazionale a partire dal 01/10/1997.
(13) -. Posteriori laterali: Ar4m, Br4m, sono ammesse cinture subaddominali se il sedile è rispetto ad un passaggio. Posteriori centrali: B, Br3, Br4m.
(14) - Per i posti a sedere rivolti all'indietro: B, Br3, Br4m.
(15) - In relazione al tipo di ancoraggio presente.
(16) - Come chiarito con Circ. n°. 8053/2000/MOT del 22/06/2000, per effetto dell'art. 72, comma 2 lettera a), sussiste l'obbligo dell'installazione delle cinture di sicurezza sia per i posti anteriori che per i posti posteriori dei veicoli appartenenti alla categoria internazionale M1 immatricolati dal 15/06/1976 e muniti fin dall'origine di appositi ancoraggi delle cinture di sicurezza. Tuttavia si ritiene opportuno evidenziare che il disposto dell'art. 75, comma 2 lettera a) deve essere applicato a tutte le categorie di autoveicoli.
Da "La Manovella" rivista ufficiale dell'Automotoclub Storico Italiano - N° 10 mese di Ottobre 2003